BOZZA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
Con la presente scrittura privata tra le parti:
AUTOMOBILE CLUB UDINE, con sede in Udine, viale Tricesimo, 46 Codice Fiscale
00160740304, nella persona del Direttore , e
Dott.
PREMESSO CHE con Decreto n.712 del 27/11/2008 della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale Autonomie Locali e Sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine ha ottenuto il finanziamento regionale per la realizzazione del “PROGETTO INTEGRATO DI SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI UDINE”, a valere dello stanziamento
disposto con Legge Regionale n.9/2008 art.10 commi 18,19 e 20 e finalizzato all’attuazione di interventi di prevenzione in tema di sicurezza stradale che assicurino elevata qualità formativa, rivolti soprattutto alla popolazione giovanile; la Provincia di Udine, pur intendendo mantenere le attività di indirizzo, supervisione e coordinamento delle azioni che progressivamente configureranno il Progetto e curare altresì i rapporti con le Istituzioni Pubbliche e Private che a vario titolo saranno chiamate a dare un apporto in relazione alle loro conoscenze e finalità, ha inteso e ritenuto opportuno individuare per la fase operativa un soggetto pubblico dotato di articolazioni tecnico operative più strutturate per lo sviluppo dello specifico progetto, da affiancare ai propri uffici e strutture interni deputati alla promozione, cura e tutela della mobilità protetta, al fine di disporre di risorse umane e strumentali aggiuntive dotate di specifico proprio know how ed in grado quindi di sviluppare sinergie ed economie di scala nella realizzazione del progetto in sintonia con la Provincia stessa; a tal fine in data 9 febbraio 2009 con Delibera giuntale n. 25 la Provincia ha individuato nell’ACU l’Ente Pubblico partner ottimale cui affidare lo sviluppo e la realizzazione operativa
del Progetto, che persegue contemporaneamente le finalità istituzionali proprie della Provincia e
dell’ACU nel settore della sicurezza sulle strade, in quanto: favorisce la formazione e la diffusione della cultura della mobilità responsabile, mette l’utente al centro delle scelte con particolare riferimento alla necessità di
avvicinamento agli obiettivi definiti nel documento programmatico europeo “Libro Bianco sulla
politica europea dei trasporti” del 2001, con l’impegno di dimezzare entro il 2010 il numero
delle vittime e dei feriti gravi della strada nell’intera Unione Europea; per svolgere tale attività l’Automobile Club Udine necessita di un consulente/esperto in possesso di specifici requisiti di esperienza e preparazione tecnico scientifica in materia di
progettazione e realizzazione di interventi di sicurezza stradale a livello istituzionale e territoriale diffuso a tale fine l’ACU, non potendo ricorrere a proprio personale in servizio, intende addivenire alla stipula di in contratto di prestazione d’opera per lo svolgimento di un incarico di studio, ricerca e consulenza ad un esperto di provata competenza; tale incarico si caratterizzerà per la mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione, in quanto trattasi di prestazione d’opera intellettuale, esercitata dal professionista in piena autonomia circa le modalità e il tempo dell’adempimento, pur in funzione delle finalità e delle
necessità dell’Automobile Club Udine; la prestazione ha carattere personale ed unitario e verrà realizzata in armonia con il
cronoprogramma delle iniziative in cui verrà declinato il Progetto integrato; in data si è conclusa la procedura comparativa per titoli, di cui all’avviso pubblicato sull’Albo e sul sito dell’Ente in data 6 maggio 2009.
Tutto ciò premesso e che si considera parte integrante del presente atto,
SI CONVIENE
di costituire il seguente contratto conformemente a quanto previsto dall’art. 2222 e ss. del Codice Civile, ai sensi dell’art.7 commi 6 e 6 bis del Dlgs 165/2001, così come modificati dal Dlgs 112/2008 convertito in legge 133/2008, e regolamentato dai seguenti patti e condizioni:
Art.1) Oggetto e modalità di svolgimento della prestazione
L’Automobile Club Udine conferisce a l’incarico per la consulenza professionale, l’analisi, lo studio, l’organizzazione delle attività e la risoluzione dei vari aspetti della fase di esecuzione del Progetto integrato di sicurezza stradale citato.
In particolare, conformemente a quanto già indicato in premessa, il consulente è chiamato a coadiuvare ACU nella stesura e nella fase attuativa del cronoprogramma sviluppato, mettendo a disposizione la propria competenza professionale anche nei confronti del Comitato Tecnico.
Egli è chiamato ad analizzare i dati sull’incidentalità, a dare un parere sulle iniziative e i vari progetti da realizzare, in particolare nella valutazione della loro potenzialità e della loro efficacia e nell’individuazione delle migliori modalità di realizzazione operativa. In qualità di esperto di comunicazione e scienze sociali affiancherà l’ACU nella realizzazione delle diverse e
più efficaci azioni per la promozione e diffusione del progetto e per il raggiungimento dei suoi
principali obiettivi educativi e formativi.
Art. 2) Durata del rapporto
La prestazione è unitaria e si svolgerà senza alcun orario o formalità particolari per la durata
prevista del Progetto Integrato.
Art.3) Diligenza qualificata
Nell’esecuzione della prestazione al consulente è richiesta la diligenza qualificata propria di un
professionista
Art.4) Corrispettivo
A fronte della prestazione di cui all’art.1 viene fissato un corrispettivo forfetario di euro
60.000,00 (sessantamila) al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico sia del prestatore
d’opera che del datore; il corrispettivo verrà liquidato con modalità che saranno direttamente
concordate tra le parti.
Eventuali spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’incarico sono a totale carico
dello stesso.
Art. 5) Inadempimento e cause di risoluzione
L’inadempimento anche di una sola delle clausole fissate nel presente atto o di quelle previste
dal Codice civile (art. 2222 e segg.) a cui si fa rinvio per quanto qui espressamente non previsto,
è motivo di risoluzione e scioglimento del presente contratto con diritto della parte lesa di
richiedere il risarcimento del danno subito secondo la valutazione di un esperto scelto di
comune accordo delle parti.
Art. 6) Modifiche
Qualunque accordo in contrasto con quanto fin qui pattuito deve ritenersi improduttivo di
qualsiasi effetto. Ogni modifica a quanto qui previsto non avrà alcun valore se non approvata
dalle parti per iscritto.
Art. 7) Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine all’applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, sarà competente il Foro di Udine.
Art. 8) Privacy
Il professionista consulente dichiara infine di avere ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art. 10 della legge 675/ 1996 per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti
dal presente contratto ed esprime il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei propri dati anche sensibili ai sensi degli artt. 11 – 20 – 22.
Le parti dichiarano di aver letto attentamente e di approvare tutte le clausole che precedono.
Letto, confermato, sottoscritto.
Udine,
Il Direttore A.C.U Il Prestatore d’opera