Si comunica che l’art.16 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n.214 del 23 dicembre 2011 – pubblicata sulla G.U. n.300 del 27/12/2011 – ha disposto che per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose a decorrere dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW.

Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell’85% sul totale dovuto. Decorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, non è più dovuta. L’anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con l’anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della costruzione.

Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”, negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.